“La Repubblica” di Pirola Pennuto Zei & Associati- 26 Maggio 2020
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) sono state introdotte le seguenti novità fiscali: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici La detrazione dall’IRPEF spettante per le spese, documentate, che saranno sostenute per gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, è stata elevata al 110 per cento e può essere fruita in 5 rate di pari importo. L’agevolazione è stata estesa anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, che saranno effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito. Dell’agevolazione ne possono beneficiare i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, le Iacp, nonché le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro E’ previsto un credito di imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, sino ad un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi effettuati per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19. Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative. Il credito di imposta, che può essere cumulato con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione (senza alcun limite). Il beneficio spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione in luoghi aperti al pubblico, compresi gli Enti del Terzo Settore. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile Le spese sostenute per gli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio; b) efficienza energetica; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; e) installazione di impianti solari fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, negli anni 2020 e 2021, anziché essere portate in detrazione del reddito imponibile, possono, alternativamente, dare luogo ad un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, ovvero a un credito di imposta che può essere ceduto a terzi o utilizzato in compensazione (senza limiti), con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero state detratte. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid 19. I seguenti crediti d’imposta: credito d’imposta per botteghe e negozi; credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.Anziché essere utilizzati direttamente, entro il 31 dicembre 2021, possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tali crediti possono essere utilizzati anche in compensazione, senza alcun limite, fermo restando l’obbligo di utilizzarli mantenendo lo stesso criterio di utilizzo della detrazione. La quota di credito maturata e non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione Le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, danno diritto alla maturazione di un credito di imposta del 60 per cento del relativo ammontare. Con l’introduzione di questa disposizione viene abrogata l’analoga disposizione contenuta nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Le spese ammissibili sono quelle relative: alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; all’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi Innanzitutto, in tema di versamenti tributari si osserva che le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi che nel 2019 non è stato superiore a 250 milioni di Euro, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019, non sono tenuti al versamento del saldo IRAP dovuto per il 2019. Non è inoltre dovuta la prima rata dell’acconto dell’IRAP per il 2020 e il relativo importo rimane comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Questa disposizione non si applica per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici. Sono stati inoltre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un massimo in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni Sono stati prorogati al 16 settembre 2020 i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articolo 54-bis DPR 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un massimo in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020. Non sarà tuttavia rimborsato quanto già versato. Accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta È stato prorogato al 16 settembre 2020 il versamento delle somme dovute nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020) per: atti di adesioni sottoscritti; mediazioni; conciliazioni; recupero dei crediti di imposta; atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti; atti di recupero dei crediti di imposta; avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.I versamenti prorogati devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o a decorrere da tale data mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. La norma ha disposto la proroga al 16 settembre 2020 anche del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, con riferimento agli atti sopra indicati e agli atti definibili con acquiescenza i cui termini di versamento scadono nel periodo 9 marzo 2020- 31 maggio 2020. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, saranno notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Tale proroga opera per gli atti emessi, ancorché non notificati entro il 31 dicembre 2020. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto. Resta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale, ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di istanza di adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente, sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione sia la sospensione dei termini processuali di 38 giorni prevista dal Decreto Cura Italia. Tra le altre misure fiscali introdotte è prevista anche l’esenzione dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico è prevista l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno, 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale agevolazione è prevista anche per gli stabilimenti balneari, nonché per gli stabilimenti termali. E’ poi previsto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari nel 2020 nella misura del 50 per cento degli stessi. Altre (importanti) novità riguardano: l’incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite Modello di pagamento F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale, da 700 mila euro a 1 milione di euro; per il 2020 e il 2021, l’adeguamento della normativa degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA (sono stati differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione); la proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento dal 30 giugno 2020 dal 31 dicembre 2020.Infine, in materia IVA e di accise, è prevista la soppressione definitiva delle c.d. clausole di salvaguarda e la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. In buona sostanza, è stata introdotta l’aliquota IVA del 5 per cento sulle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale; inoltre, in via transitoria, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di tali beni sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi relative a tali cessioni. Sempre in materia IVA, fino al 1° gennaio 2021, non si applicheranno sanzioni per agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre è slittato al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria e la c.d. lotteria degli scontrini, decorrerà dal mese di gennaio 2021, mentre sempre dal 1° gennaio 2021 (i.e. per fatture inviate dal 1° gennaio 2021) entrerà in vigore la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo do