
Calendario Fiscale IMU 2025: Scadenze, Calcolo ed Esenzioni
Guida completa alle scadenze, alle modalità di calcolo, alle esenzioni e alle riduzioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025.
Calendario Fiscale IMU 2025: Scadenze, Calcolo, Riduzioni ed Esenzioni
Una guida completa alle scadenze, alle modalità di calcolo, alle esenzioni e alle riduzioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025.
Pagamento Acconto IMU 2025
Il termine ultimo per il versamento della prima rata, ovvero l'acconto IMU, è stato il 16 giugno 2025.
Questa prima rata semestrale è stata calcolata applicando le aliquote e le detrazioni che erano in vigore per l'anno d'imposta precedente (2024).
Pagamento Saldo IMU 2025
La scadenza per la seconda rata, che funge da saldo annuale, è il 16 dicembre 2025.
Il calcolo del saldo deve essere effettuato sull'imposta totale dovuta per l'intero anno 2025, utilizzando le aliquote definitive che verranno pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF. Il saldo conguaglia l'importo totale dovuto rispetto a quanto versato con l'acconto.
Normativa di Riferimento
Le modalità di versamento sono disciplinate dall’art. 1, commi 761 e 762, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha istituito la nuova IMU.
Esenzioni Principali
L'imposta municipale propria non è sempre dovuta. Ecco i principali casi di esenzione previsti:
- Abitazione Principale non di lusso: Immobili adibiti a residenza anagrafica e dimora abituale (categorie catastali da A/2 ad A/7) e relative pertinenze.
- Immobili Occupati Abusivamente (Novità dal 2023): Esenzione concessa a condizione che sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria.
- Terreni Agricoli: Esenti se posseduti o condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP).
- Altre categorie: Fabbricati di Enti non Commerciali (ENC) per attività non commerciali, immobili ad uso culturale o di culto.
Riduzioni d'Imposta
Oltre alle esenzioni totali, sono previste le seguenti riduzioni applicabili alla base imponibile (il valore dell'immobile su cui si calcola l'imposta) o all'imposta stessa:
- Riduzione del 50% della base imponibile per Comodato Gratuito: Applicabile alle unità abitative non di lusso concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta (figli e genitori), a condizione che il contratto (scritto o verbale) sia stato regolarmente registrato e che il comodante risieda nello stesso Comune.
- Riduzione del 50% della base imponibile per Immobili Storici/Artistici: Immobili riconosciuti come di interesse storico o artistico.
- Riduzione del 50% della base imponibile per Immobili Inagibili: Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- Riduzione del 25% dell'imposta dovuta per Canone Concordato: Per le unità abitative locate a canone concordato secondo la Legge 431/1998, l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
- Riduzione del 50% dell'imposta per Residenti all'Estero (AIRE): Applicabile sull’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), a condizione che non sia locata o utilizzata.
PER IL COMUNE DI BARI SONO PREVISTE LE SEGUENTI ALIQUOTE:
1. ALIQUOTA ORDINARIA10,6‰
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)6‰
3. ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari4,6‰
4. ALIQUOTA AGEVOLATA per l’immobile ad uso abitativo (tutte le categorie comprese tra la cat. A1 e la cat. A9) concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale; si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in argomento:
1) l’agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare;
2) sono comprese nell’agevolazione anche le pertinenze dell’unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 1, comma 741, lett. b) L. 160/2019);
3) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell’immobile unitamente al suo nucleo familiare.
7,6‰
5. ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 commi 3 e 4 ("a condizione che il conduttore risieda, unitamente al suo nucleo familiare, nell'immobile oggetto del contratto di locazione come previsto dal combinato disposto (art. 2 co. 4 L. 431/98 e art. 1 co. 741 lett. b L. 160/2019)")
e art. 5 commi 1 e 24‰
6. ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l’utilizzo come abitazione principale4,6‰
7. ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo) dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell’intero anno d’imposta.7,6‰
8. ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale10,6‰
9. ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( così come previsto dall'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) 0‰10. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,0‰
