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Inizia finalmente, per datori di lavoro e lavoratori, l’applicazione del cosiddetto bonus Natale, l’indennità una tantum da 100 euro prevista dal decreto Omnibus, che dovrà essere corrisposta ai lavoratori dipendenti con la tredicesima.I datori di lavoro devono raccogliere, in questa settimana tutte le richieste dei lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’aiuto, e provvedere agli adempimenti necessari per l’erogazione, nei tempi previsti. La tredicesima è spesso pagata, infatti, prima della fine del mese di dicembre.
Il diritto al bonus
L’articolo 2-bis del Dl 113/2024 (convertito dalla legge 143/2024) ha previsto una indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti di reddito e familiari. Con la circolare 19/E del 10 ottobre scorso, l’agenzia delle Entrate ha spiegato a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità. Il documento di prassi fornisce anche le istruzioni ai sostituti d’imposta incaricati dalla norma di erogare il bonus: in particolare, precisa che l’importo di 100 euro va parametrato ai giorni di lavoro effettivamente prestati nell’anno di imposta 2024, mentre non cambia in base al tipo di contratto (per esempio a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (come nel caso del part-time).
Reddito e carichi familiari.
In primo luogo, sono tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il beneficio: avere nel 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico; dimostrare una capienza fiscale ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, del Tuir). Riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare dell’agenzia delle Entrate chiarisce che non concorre al calcolo il reddito relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze. Passando all’altro requisito, occorre che il lavoratore abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato: entrambi (coniuge e figlio) devono risultare fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
La domanda del bonus È il lavoratore che ha i requisiti a doversi attivare per ottenere l’accredito del bonus Natale con la prossima tredicesima. Per vedersi riconoscere l’importo in busta paga, infatti, il dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara – in base all’articolo 47, del Dpr 445/2000 – di rispettare le condizioni di reddito e familiari previste dalla norma, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
Più rapporti di lavoro Ma se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nel corso del 2024, con datori diversi, come si deve comportare perché sia calcolato correttamente l’importo spettante? In questa ipotesi, deve presentare all’ultimo datore di lavoro che eroga materialmente il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva descritta sopra, le certificazioni uniche (Cu) provvisorie dell’anno corrente, riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per consentire il conteggio dell’ammontare spettante, in base al numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione. Se, invece, il lavoratore ha più contratti di lavoro in corso, ad esempio due part-time, fermo restando il limite massimo percepibile di 100 euro, riceverà l’indennità dal sostituto d’imposta da lui individuato e dovrà, pertanto, indicare nella dichiarazione sostitutiva anche i dati necessari per il calcolo del bonus, vale a dire reddito e giorni di lavoro utili presso l’altro datore.
Le azioni del sostituto Una volta ricevuta la richiesta dal lavoratore, la palla passa al sostituto d’imposta che calcola il bonus rapportandolo al periodo di lavoro. Il bonus dovrà essere inserito in busta paga, unitamente alla tredicesima, ma con una voce ad hoc, poiché l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente. Il sostituto dovrà procedere poi al recupero del bonus sotto forma di credito da utilizzare in compensazione sul modello di pagamento F24, con un apposito codice tributo che sarà istituito tramite risoluzione da parte dell’agenzia delle Entrate. Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro ha anche l’onere di verificare, in sede di conguaglio – generalmente sul prossimo cedolino di dicembre – la spettanza o meno del bonus al lavoratore e, qualora lo stesso risultasse non dovuto per superamento della soglia reddituale di 28mila euro, provvedere al recupero, sempre in busta paga.