Scadenze di Febbraio 2026

Scadenze di Febbraio 2026

Scadenze di Febbraio 2026

Ecco le principali scadenze fiscali (e non solo) del mese di febbraio 2026.

Ricordiamo che i pagamenti sono considerati tempestivi quando avvengono il giorno successivo di una scadenza che cade nei giorni festivi.

15 Febbraio

Scadenza effettiva lunedì 16 febbraio

IVA – Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente, sulla base di idonea documentazione.

IVA – Registrazione corrispettivi – Associazioni in regime agevolato

Le associazioni che applicano il regime di cui alla legge n. 398/1991 devono annotare i corrispettivi e i proventi dell’attività commerciale del mese precedente nel Registro IVA minori.


16 Febbraio

IVA – Liquidazione periodica mensile

Versamento dell’IVA a debito per il mese di gennaio 2026 da parte dei contribuenti mensili, tramite modello F24 (codice tributo 6001).

IVA – Contribuenti trimestrali speciali

Versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti trimestrali “per natura”, senza applicazione degli interessi.

Split payment – Versamento IVA

Gli enti e le amministrazioni soggetti alla scissione dei pagamenti devono versare l’IVA dovuta per il mese precedente secondo le modalità previste per il regime di split payment, utilizzando i modelli F24 o F24 EP. Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB, mentre resta invariato per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici.

Sostituti d’imposta – Versamento ritenute

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e altri redditi, mediante modello F24.

Attività di intrattenimento – Versamento imposta

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, tramite modello F24 in modalità telematica (codice tributo 6728).

INPS – Contributi lavoro dipendente

Versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni del mese precedente.

INPS – Gestione separata

Versamento dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e soggetti assimilati.

INPS – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata fissa dei contributi sul reddito minimale.

INAIL – Autoliquidazione

Scadenza della prima o unica rata del premio assicurativo INAIL (saldo 2025 e acconto 2026).

TFR – Imposta sostitutiva

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturato nel 2025.

Locazioni brevi – Versamento ritenute

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici devono versare, tramite modello F24 in modalità telematica, la ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi incassati o pagati nel mese di gennaio, utilizzando il codice tributo 1919. [Se vuoi approfondire le novità: Locazioni brevi: le novità da 1.1.2026]


20 Febbraio

ENASARCO

Versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre 2025 da parte delle aziende preponenti.


25 Febbraio

INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2026. Potrebbe interessarti: Intrastat: nuovo regime sanzionatorio


28 Febbraio

IVA – Dichiarazione IOSS

I soggetti iscritti al regime IOSS devono trasmettere la dichiarazione IVA IOSS del mese precedente e versare la relativa imposta tramite il Portale OSS, senza proroghe in caso di giorno festivo.


28 Febbraio

Scadenza effettiva lunedì 2 marzo

LIPE – Quarto trimestre

Invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2025, salvo esonero per presentazione della dichiarazione IVA entro il termine. Potrebbe interessarti: La riconciliazione delle LIPE e con la dichiarazione IVA 2026

IVA – Dichiarazione IVA 2026 con quadro VP

I soggetti che intendono evitare l’invio della comunicazione LIPE del quarto trimestre 2025 possono presentare il modello IVA 2026 entro il 28 febbraio 2026, includendo il quadro VP.

Imposta di bollo fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025. Vedi anche: Fatture elettroniche ed imposta di bollo

INAIL – Dichiarazione retribuzioni

Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell’autoliquidazione.

Corrispettivi – Distributori di carburante

I gestori di impianti di distribuzione stradale devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Dogane i corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati a carburazione effettuate nel mese di gennaio.

Bollo auto – Versamento

I proprietari di autoveicoli con potenza superiore a 35 kW, con bollo scadente a gennaio 2026 e residenti in Regioni che non hanno previsto termini diversi, devono effettuare il pagamento della tassa automobilistica entro il mese di febbraio 2026.

Il versamento può essere effettuato tramite i canali messi a disposizione dall’ACI, dagli intermediari convenzionati, dagli istituti di credito, da Poste Italiane e tramite l’app IO.

Superbollo auto – Versamento

I soggetti tenuti al pagamento del superbollo per veicoli con potenza superiore a 185 kW e bollo scadente a gennaio 2026 devono effettuare il versamento dell’addizionale erariale con modello F24 Elide (codice tributo 3364), entro i termini previsti per il bollo auto.

Sostituti d’imposta – Conguaglio IRPEF

I sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché determinare le addizionali regionale e comunale.

Rottamazione-quater – Versamento rata

Per mantenere i benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale devono effettuare il versamento dell’undicesima rata del debito residuo risultante dalla comunicazione dell’Agente della riscossione. Il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge, oltre agli eventuali differimenti per scadenze coincidenti con giorni festivi.

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