Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, invece, si applicheranno le precedenti regole, anche se il ravvedimento verrà perfezionato successivamente.
Vediamo cosa cambia nel dettaglio.
Novità della riforma delle sanzioni tributarie
Inoltre, in caso di incertezza interpretativa non è punibile il contribuente che accetti le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa pagando l’eventuale tributo dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi con l’orientamento da adottare.
Tra le altre novità ci sono le modifiche ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA e le nuove cause di non punibilità. È stato anche potenziato il ravvedimento operoso: combinandolo con il cumulo giuridico la sanzione diventa unica e calcolata da quella per la violazione più grave aumentata di un quarto (determinata quella, si applicano le riduzioni prendendo come riferimento la data della prima violazione).
Il decreto apporta modifiche al ravvedimento operoso, permettendo l’applicazione del “cumulo giuridico” anche in caso di ravvedimento e consentendo di scontare una sanzione unica per più violazioni. Il cumulo consiste nell’applicazione di una sanzione unica nei seguenti casi:
- se con una sola azione od omissione viola più disposizioni (concorso formale),
- se con più azioni od omissioni più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale),
- se con più azioni od omissioni commette più violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo (continuazione o progressione).
Riduzione delle sanzioni
Le sanzioni per reddito dichiarato inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta sono state attenuate. La sanzione amministrativa è ora del 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, rispetto al precedente minimo del 90% e massimo del 180%. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è stata ridotta al 120%.
Restano circoscritti alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
- la riduzione della sanzione edittale al 25%;
- la riduzione delle sanzioni a 1/7 per i ravvedimenti oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
- la riduzione delle sanzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 in base allo stadio del procedimento accertativo;
- il cumulo giuridico.
Riepilogo delle nuove sanzioni
- In caso di omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette IRES e IRAP, la sanzione applicabile sarà pari al 120% (e non è più pari al 120%-240% dell’imposta dovuta), da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro;
- in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni senza superare i termini di accertamento e prima dell’avvio di attività di verifica o accertamento, la sanzione sarà pari al 75% delle imposte da versare;
- in caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà fissa e corrisponderà al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, ma se viene riscontrato l’uso di documentazione falsa o eventuali condotte simulatorie o fraudolente le sanzioni sono aumentabili dalla metà al doppio;
- in caso di IVA addebitata in eccesso, la sanzione è fissa da 250 a 10mila euro per l’indebita detrazione anche relativamente alle operazioni esenti, escluse e non imponibili;
- in caso di omessa dichiarazione IVA sarà applicata una sanzione del 120% trascorsi 90 giorni, tuttavia prima di ogni controllo sarà applicata una ulteriore sanzione del 75% sulle imposte dovute;
- per omessa registrazione degli atti, la sanzione andrà dal 45% al 120% della somma dovuta mentre per atti non presentati durante le ispezioni si andrà da 250 a 2.000 euro;
- per gli scostamenti sulle imposte di successione si applicherà una sanzione tra 250 e 1.000 euro mentre per le omissioni d’imposta tra 150 e 500 euro.
Crediti inesistenti e non spettanti
Il decreto legislativo n. 74/2000 è stato modificato per includere le definizioni di “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti”.
- I crediti non spettanti sono quelli che, pur soddisfacendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti, si basano su fatti che non rientrano nella normativa specifica o superano i limiti stabiliti. Sono esclusi i crediti mancanti di adempimenti amministrativi strumentali, a meno che questi non siano essenziali o previsti a pena di decadenza.
- I crediti inesistenti, invece, sono quelli privi dei requisiti necessari o basati su rappresentazioni fraudolente, come documenti falsi o simulazioni.
Omessi versamenti e indebita compensazione
Il decreto prevede che, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000) e dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 250mila euro (articolo 10-ter), la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica se il debito non è in corso di estinzione tramite pagamenti rateali o se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione e il debito residuo supera rispettivamente i 50mila o 75mila euro.
Stop al sequestro
Il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, a meno che non vi sia un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Cause di non punibilità
Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale), il giudice debba considerare l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia, l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi.
Inoltre, i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se l’omesso versamento è dovuto a cause non imputabili all’autore.
Processo tributario e procedimento penale
Il decreto introduce nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale.
La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.
Sanzioni a società ed enti
Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell’ente.
In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.
Criteri di determinazione della sanzione
Il legislatore ha modificato la disciplina della “recidiva“, prevedendo un aumento fino al doppio della sanzione per chi commette una violazione della stessa indole nei tre anni successivi alla definitività della sentenza o dell’atto.
La sanzione può essere ridotta fino a un quarto in caso di sproporzione tra violazione e sanzione, o aumentata fino alla metà in caso di particolare gravità.